Episodi

  • Aspetti fiscali Trattamento di Fine Mandato - Terza Parte
    Nov 5 2020
    Ben tornati proseguiamo e concludiamo sull’argomento TFM e TFR: è possibile accantonare Oro fisico da investimento?

    L’accantonamento del TFM e TFR rappresenta una percentuale che dipende da parametri aziendali. Questa percentuale viene definita attraverso una delibera e ogni anno viene accantonata questa cifra attraverso una scrittura contabile.

    L’accantonamento del TFM oppure TFR, se parliamo di dipendenti, e una cifra che viene accantonata ogni anno attraverso una scrittura contabile che determina il debito che l’azienda ha nei confronti del dipendente o del manager.

    L’ azienda può operare in due modi accantonare liquidità e destinare questa liquidità a dei prodotti finanziari; a questo punto come accantonare, quale metodo utilizzare dipende dalla gestione aziendale; se io gestisco il TFM o TFR verso prodotti assicurativi praticamente sposto questa liquidità , la rendo non disponibile più all'azienda ma destinabile direttamente a chi ne usufruirà : cioè al manager piuttosto che al dipendente nel momento in cui si realizzerà l'evento; l'azienda una volta accantonato non potrà più accedere a questa liquidità.

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  • Aspetti fiscali Trattamento di Fine Mandato - Seconda Parte
    Nov 4 2020
    Ben tornati oggi continueremo a parlare di TFM TFR e della possibilità di accantonare in Oro da investimento.

    Eravamo rimasti se fosse possibile la deducibilità del TFM e TFR:
    Il trattamento di fine mandato (TFM), così come avviene anche per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, è un costo interamente deducibile. Ciò vuol dire che può essere sottratto dall’ammontare del proprio reddito sul quale verrà calcolato il totale delle tasse.
    
Il criterio di deducibilità, tuttavia, dipende dalla caratteristica della data dell’atto che riconosce il diritto al TFM.

    Al riguardo, occorre distinguere:
    • deducibilità per competenza, nel senso che tutti gli anni la società deve accantonare la quota relativa al trattamento che verrà poi corrisposta quando terminerà l’incarico dell’amministratore. La deducibilità per competenza è ammessa solo quando il TFM è attribuito con atto di data certa ed anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione;
    • deducibilità per cassa, nel caso in cui manchi il requisito della data certa. In tal caso, il compenso è deducibile soltanto se viene effettivamente pagato.

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    4 min
  • Aspetti fiscali Trattamento di Fine Mandato - Prima Parte
    Oct 30 2020
    Ben tornati oggi voglio rispondere ad una domanda postami sui social GoldCare: posso accantonare il TFM in oro fisico da investimento?

    TFM: cos’è il trattamento di fine mandato?
    Il trattamento di fine mandato (TFM) è una indennità che una società può riconoscere ai propri amministratori una volta terminato l’incarico affidatogli.
    In sostanza, il TFM rappresenta una forma di retribuzione differita, cioè una parte del compenso viene accantonata ogni anno – in un fondo appositamente creato – per poi liquidare la somma totale alla fine del mandato. In ogni caso, sulle somme accantonate è garantita a favore dell’amministratore una rivalutazione annua minima del 2%.

    TFM: requisiti
    L’erogazione del TFM è facoltativa ed è frutto di un libero accordo tra la società ed i suoi amministratori. All’atto di nomina di un nuovo amministratore, infatti, l’assemblea, oltre a stabilire un compenso mensile, può anche stabilire un compenso che può essere accantonato di anno in anno a titolo di TFM che verrà erogato all’amministratore in base agli anni di durata dell’incarico.

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    4 min
  • Investire in Monete d’Oro - 2 Parte
    Jul 8 2020
    Ben tornati oggi proseguiamo con le monete Antiche acquistate dal 2006 in poi o prima del 2004.
    Per la legge tutte le monete rare vendute dopo il 2006 devono essere accompagnate da:
    • Una fattura o una ricevuta fiscale
    • Il certificato di autenticità
    • Documentazione fotografica

    Se una moneta Rara o un lotto di monete è stata acquista tramite asta, è sufficiente il catalogo e la fattura della casa d’asta. In caso di asta virtuale fa fede la documentazione fornita on line sul sito internet dell’asta.

    Monete Rare prima del 2004
    Queste acquistate prima del 2004 devono essere accompagnate da una fattura o ricevuta fiscale o la documentazione della casa d’aste.

    Acquisti e vendita di Monete rare e Monete antiche tra privati
    Chi vende una moneta rara dovrebbe necessariamente allegare la documentazione di autenticità e di possesso legale. (inoltre è buona norma anche per chi vende mantenere una copia della documentazione).

    Monete Rare e Numismatiche senza certificazione
    Hai delle Monete rare senza certificazione? Le cose si complicano!
    Se la tua collezione è composta da Monete Antiche senza regolare documentazione e dalla dubbia provenienza si è a tutti gli effetti proprietari illegittimi di materiale numismatico di proprietà dello Stato Italiano.

    Quindi i lotti sono soggetti alla confisca. Lo Stato Italiano si riappropria dei sui “Beni Culturali” per tutelarli.
    Importazione e esportazione di Monete Rare

    - Importare: Se si vuole acquistare all’estero e si vuole importare in Italia occorre il bollettino che attesti il pagamento della tassa di importazione doganale

    - Esportare: Per esportare un lotto di Monete Antiche dall’Italia all’Estero è necessario ottenere l’approvazione della Sovrintendenza. L’ufficio Export del Ministero dei Beni Culturali ha il compito di fornire il “certificato di libera Circolazione” avendo tutti i documenti in regola.
    In questa fase l’Ufficio potrebbe avere la facoltà di confiscare la moneta o l’ intero lotto là dove si ritiene necessario farlo.

    Vi rimando al prossimo podcast dove andremo a parlare delle monete di conio. Non dimenticatevi di lasciarci i vostri commenti.

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    2 min
  • Investire in Monete d’Oro - 1 Parte
    Jun 19 2020
    Se ti è venuto in mente di investire in monete d’Oro ma non hai idea di come iniziare, sei venuto nel posto giusto per avere informazioni e una guida chiara su come fare i primi passi nel mondo dell’investimento in monete d’Oro.
Una delle prime domande che vengono poste da chi si sta avvicinando per la prima volta alla numismatica è questa: ”Ma è legale collezionare o commercializzare una moneta antica in Italia?”La risposta è più complessa di quel che sembra! Vediamolo nel dettaglio.Prima di tutto occorre fare alcune distinzioni fra le monete in Oro:Esistono tantissime monete in circolazione e vengono emesse dalle Zecche di Stato di tutto il mondo con caratteristiche differenti tra loro come il peso, la caratura, il diametro, la zigrinatura sul bordo oltre alle diverse raffigurazioni riportate sul dritto e sul rovescio della stessa.Le monete in Oro si dividono in due principali categorie:1. Le monete di borsa, anche chiamate monete Bullion o monete da investimento, alle quali il loro valore è legato al contenuto di Oro nella singola moneta e dalla richiesta di mercato.2. Monete numismatiche alle quali il loro valore è generalmente superiore del 80% del valore dell’Oro contenuto, e viene tenuto conto anche delle caratteristiche fisiche della moneta quali rarità (cioè la tiratura per singolo anno di conio) e la conservazione della moneta e generalmente classificate con degli standard, sia come rarità [CC = comunissima, C = comune, NC = non comune, R = rara, R2 = molto rara, R3 = rarissima, R4 = estremamente rara, R5 = pochi esemplari, U = unica] sia come conservazione [B o VG = la moneta è quasi completamente usurata, MB o FG = l’usura è ben visibile, BB o VF = ci sono leggere tracce d’usura, SPL o EF = la moneta è praticamente senza tracce d’usura e FDC o UNC = la moneta è in condizioni perfette non essendo mai circolata].Investire in Monete d’Oro: antiche o moneta sovrana fresca di conio?Collezionare Monete Antiche, francobolli Rari e Madonnine Devozionali è una prassi Legale conosciuta dal Codice Civile dei Beni Culturali. In particolare del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 detto Codice dei Beni Culturali.Tale Decreto stabilisce che le monete possono diventare “Oggetto da Collezione Privata” ad eccezione di rari casi in cui sono classificate come “Beni Culturali” e quindi soggette alla tutela della legge.Definiamo cosa si intenda per “Bene Culturale” secondo la legge italiana (D.LGS 22 gennaio 2004 n°42): tutto ciò che abbia più di 50 anni è ritenuto un Bene di Interesse Culturale .Inoltre per la stessa Legge tutto ciò che ha più di 100 anni è ritenuto un Bene Archeologico.Una moneta ritrovata potrebbe quindi appartenere a diverse categorie.• Bene Archeologico• Bene Culturale• Oggetto Raro• Di raro valore Artistico• Parte di un lotto più AmpioQuali Monete Rare possono essere collezionate e quali no?Bisogna fa una distinzione tra quelle monete che possono essere commercializzate e quelle la cui detenzione è illegale.La differenza la fa la provenienza delle Monete stesse.Nella Numismatica c’è un mercato di quelle monete rare che circolano legalmente accompagnate da adeguata documentazione. Ma per tornare alla domanda precedente “è legale collezionare e commercializzare una moneta antica in Italia?”La risposta è SI basta che sia chiara la sua provenienza e che abbia tutta la documentazione necessaria.Documenti necessari per le Monete Rare e le Monete AnticheOltre un buon archivio fotografico e una buona gestione della documentazione, un Collezionista numismatico o un Professionista, devono necessariamente essere in possesso della documentazione che attesti si l’autenticità, la provenienza e il legittimo possesso della moneta antica.Sulla documentazione necessaria c’è differenza tra una collezione comprata o venduta dopo il 2006 o prima del 2004.Vi rimando al podcast successivo dove proseguiremo con le monete rare acquista dal 2006 in poi o prima del 2004, proseguiremo parlarvi delle monete di conio come investimento a lungo termine.#GoldCareOro #MoneteDOro #ChiediloAGoldCareSegui #GoldCareOro✨GoldCare Italy: https://www.goldcare.it/✨GoldCare Italy Blog: https://www.goldcareoro.it/✨Instagram: https://www.instagram.com/goldcareoro/✨Iscriviti al nostro canale YouTube: http://bit.ly/GoldCareOro✨Ascolta i nostri Podcast: https://www.spreaker.com/user/goldcareitaly✨Facebook: https://www.facebook.com/goldcareitaly/✨LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/goldcare-italy✨Whatsapp - Consulenza gratuita: +39 379 1774894 - https://wa.me/393791774894✨Lavora con GoldCare Italy: https://www.goldcare.it/collabora/collaborazione.html
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  • Metalli preziosi: Cassetta di Sicurezza e Denuncia di Successione
    Jun 8 2020
    Ben tornati
    oggi vorrei parlarvi della denuncia di successione in caso di presenza di una cassetta di sicurezza presso una Banca.

    A seguito del decesso di un soggetto, titolare di una cassetta di sicurezza o di un armadio blindato, locato presso un Istituto di Credito, dovrà essere disposto l’inventario e la valutazione del contenuto al fine di procedere alla dichiarazione di successione.

    Secondo l’Articolo 48, sesto comma, secondo periodo D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346, le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario, o uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un Notaio che, avvalendosi della consulenza di un perito esperto, redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione del concedente all’Ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura.

    Per la stima dei beni, contenuti nella cassetta di sicurezza, il Notaio qualora non provveda personalmente, nominerà un perito estimatore che dovrà prestare giuramento secondo la formula dei consulenti tecnici:
    “Giuro di bene e fedelmente adempiere all’incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità” e provvedere alla valorizzazione dei beni rinvenuti".

    Ultimato l’inventario, i beni dovranno essere nuovamente posti in cassetta di sicurezza sino alla presentazione della relativa dichiarazione di successione. Successivamente la banca, dietro presentazione del modello 240 rilasciato dall’Ufficio del registro, acconsentirà all’apertura e alla eventuale chiusura della locazione.

    GoldCare Italy mette a disposizione il servizio di custodia del tuo Oro presso il deposito Assicurato privato Fidelitas spa a Bergamo( no istituto di credito). Il caveau Fidelitas spa è un deposito di massima sicurezza sorvegliato e controllato h24 con spazi custoditi e protetti essendo un deposito privato, è fuori dal circuito bancario.

    Per controllare e gestire il modo autonomo il tuo Oro lasciato in deposito avrai accesso al servizio-online attraverso un ‘area riservata con password ed ID personali.

    L’Oro in deposito presso Fidelitas spa è assicurato al 100% al valore di rimpiazzo con polizza di Lloyd’s di Milano.

    Vi ricordo il nostro blog (https://www.goldcareoro.it/) dove troverete informazioni e news legate al mondo dell’oro nonché approfondimenti dei nostri esperti in metalli preziosi.

    Grazie.
    A presto.

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  • Metalli preziosi: Plusvalenza e Monitoraggio Fiscale - 2° parte
    May 21 2020
    La disciplina sul monitoraggio fiscale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 167/90, convertito poi dalla Legge n. 227/90.L’obiettivo del monitoraggio fiscale è quello di porre un limite alle movimentazioni finanziarie tra Stati diversi, in ragione dell’assenza di scambio di informazioni in materia fiscale tra i Paesi aderenti alla UE. Oggi il monitoraggio fiscale rappresenta uno degli adempimenti più odiati dai contribuenti, in quanto obbliga loro a dover dichiarare le loro attività finanziarie detenute all’estero, ed al sussistere di alcune condizioni, obbliga loro al pagamento delle imposte patrimoniali: Ivie (per gli immobili) e Ivafe (per le attività finanziarie).L’ambito oggettivo del monitoraggio fiscale consiste nella detenzione, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, di investimenti all’estero e di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Gli investimenti da indicare nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche riguardano tutti i beni di natura non finanziaria (ad esempio, immobili o diritti reali immobiliari, opere d’arte e oggetti preziosi, beni mobili detenuti o iscritti in pubblici registri esteri) situati all’estero e suscettibili di produrre redditi di fonte estera in Italia.L’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste per tutti gli investimenti all’estero detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, senza limiti di consistenza e indipendentemente dall’effettiva percezione dei redditi.Tale disciplina, quindi, in relazione ai metalli preziosi e all’oro da investimento, prevede che il soggetto che detiene metalli preziosi all’estero, anche per il tramite di intermediari, sia obbligato ad indicare nel quadro RW il loro valore, all’inizio ed al termine del periodo di imposta (o se minore, del periodo di detenzione).Metalli preziosi.Nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche dovrà essere compilato un rigo per indicare la consistenza iniziale e finale dell’investimento effettuato in oro e metalli preziosi all’inizio del periodo di imposta e alla fine dello stesso. Il rigo deve essere compilato anche se nel corso dell’anno vi è stato un disinvestimento totale.La compilazione del quadro RW è solitamente propedeutica e necessari al versamento dell’imposta patrimoniale, Ivafe. Sotto il profilo oggettivo, si deve evidenziare che l’Ivafe a partire dal periodo di imposta 2014 è dovuta solo sui prodotti finanziari e non più su tutte le attività finanziarie, al fine di equiparare l’ambito oggettivo di tale imposta all’omologa interna, rappresentata dal bollo che si applica, appunto sui soli prodotti finanziari oltre che conti correnti e libretti di risparmio.Da ciò dovrebbe conseguire che, l’Ivafe non è dovuta per attività come i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, nonché le partecipazioni (mentre resta dovuta sulle azioni), e i finanziamenti.I conti correnti.Solitamente l’intermediazione di un portale estero, per la compravendita di metalli preziosi o oro da investimento porta all’utilizzo di un conto corrente per investimento. Ai fini valutari il conto corrente che si intrattiene con la società estera è considerato a tutti gli effetti un conto corrente estero.L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a €. 10.000.Deve essere però segnalato che il limite in questione è stato elevato sino alla soglia di €. 15.000 dalla Legge n. 186/2014. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’Ivafe, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a €. 5.000. Di conseguenza, la compilazione del quadro RW potrebbe portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:•Conto corrente estero con giacenza media maggiore di €. 5.000 ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i €. 15.000. Il quadro RW andrà compilato esclusivamente ai fini Ivafe;•Conto corrente estero con giacenza media inferiore a €. 5.000 ma che, come valore massimo, ha superato i €. 15.000. Il quadro RW deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.Per i conti correnti esteri, l’Ivafe, ove dovuta è calcolata sempre in misura fissa di €. 34,20 annue.Hai effettuato operazioni riguardanti Oro da investimento o metalli preziosi? Devi calcolare la tassazione sulla plusvalenza che hai generato? Vuoi sapere se anche tu devi compilare il quadro RW? Devi compilare il quadro RW della tua dichiarazione dei redditi e hai bisogno di aiuto? Vuoi sapere se dovrai pagare le imposte patrimoniali Ivie e/o Ivafe? Contattaci sul ...
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    6 min
  • Metalli preziosi: Plusvalenza e Monitoraggio Fiscale - 1° Parte
    May 11 2020
    Ciao a tutti e ben tornati al consueto appuntamento normativo e fiscale dei metalli preziosi. Oggi vorrei riprendere e approfondire meglio il discorso sulle plusvalenze e minusvalenze e il monitoraggio fiscale.Il legislatore italiano assoggetta a tassazione le cessioni di metalli preziosi, purché questi ultimi siano allo stato grezzo (esempio polveri, grani, lamine, lingotti etc.) o di tipo monetati (monete d’Oro), mentre non tassa la cessione di Oro usato, purché abbia la forma di oreficeria o gioielleria (collanine, bracciali, anelli, orecchini, ecc.). (Riferimenti Circolare 165/E/1998 dell’Agenzia delle Entrate e comma 1, articolo 67 del DPR n. 917/86).L’articolo 67 e 68 del DPR n. 917/86, disciplinando i redditi diversi, sancisce che la plusvalenza derivante dalla cessione di particolari metalli preziosi (vedi lingotti) deve essere tassata in dichiarazione dei redditi.Tassazione dei metalli preziosi.La compravendita di metalli preziosi o Oro da investimento rappresenta un’operazione finanziaria in grado di generare plusvalenze o minusvalenze finanziarie.Le plusvalenze/minusvalenze generate dalla compravendita di metalli preziosi, secondo l’Amministrazione finanziaria, devono essere assoggettate a tassazione attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva (dell’Irpef).Il valore della plusvalenza tassabile (o della minusvalenza deducibile), dato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione, le spese notarili, etc, (fatta eccezione per gli interessi passivi) deve essere dichiarata nel quadro RT – sezione II “Plusvalenze di natura finanziaria” del modello Redditi Persone Fisiche.Vediamo, quindi come arrivare a calcolare la tassazione applicabile alla plusvalenza.La base imponibile.La base imponibile, data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione e il valore di acquisto del metallo, aumentato di ogni onere inerente la produzione, compresa l’eventuale imposta di successione o donazione, le spese notarili, etc, (fatta eccezione per gli interessi passivi), ai sensi dell’articolo 68 del DPR n. 917/86, costituisce l’importo che deve essere assoggettato a tassazione sostitutiva.Al fine di riuscire a determinare in modo corretto tale valore è indispensabile conservare per tutto il periodo di accertamento fiscale, la documentazione relativa all’atto di acquisto dei metalli preziosi, in quanto, in mancanza di tale documentazione, le eventuali plusvalenze generate devono essere assoggettate a tassazione in misura fissa, con una base imponibile pari al 25% del corrispettivo della cessione.Attenzione, questa possibilità non è un’opzione, ma è un obbligo applicabile nel momento in cui non si è in possesso degli atti di acquisto dei metalli preziosi.Ai fini della determinazione della base imponibile, devono essere considerati come ceduti per primi i metalli preziosi acquistati in data più recente nel tempo, a meno che, non sia possibile fornire prova tangibile che sono stati venduti metalli preziosi acquistati in epoca meno recente (articolo 67, comma 1-bis del DPR n. 917/86).Imposta sostitutivaLa base imponibile così determinata, deve essere assoggetta ad imposta sostitutiva, con aliquota del 26%. Si tratta della stessa aliquota con cui sono tassate le rendite finanziarie. La tassazione deve essere effettuata nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche, nella sezione II, dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.Questa sezione della dichiarazione dei redditi, infatti, deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del DPR n. 917/86, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26% (articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).In particolare, nel rigo RT21 deve essere indicato e il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. Nel rigo RT22, colonna 3, deve essere indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75% dell’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.Nel rigo RT23, colonna 2, deve essere indicata la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo tale importo deve essere riportato...
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