L’adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata; i PEP copertina

L’adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata; i PEP

L’adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata; i PEP

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La IV Direttiva sull'antiriciclaggio adotta un approccio basato sul rischio, modulando gli adempimenti in base al grado di rischio associato al cliente, al tipo di operazione e alla presenza di un rapporto continuativo. Sono previste 3 tipologie di adeguata verifica della clientela: semplificata, ordinaria e rafforzata. La verifica semplificata si applica a rischi poco significativi, quella rafforzata è per rischi molto significativi e richiede una raccolta approfondita di informazioni. Nei restanti casi si effettua l’adeguata verifica ordinaria. La legge prevede che si debba effettuare obbligatoriamente l’adeguata verifica rafforzata in presenza di un PEP. La definizione di Persone Politicamente Esposte (PEP) comprende figure pubbliche, familiari, soggetti che condividono con i PEP stretti rapporti d’affari. La gestione dei rapporti con i PEP richiede l’acquisizione di dettagliate informazioni sull'origine dei fondi ed autorizzazioni speciali.
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